mercoledì 8 maggio 2013

Informazione :sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che la TIA (tassa sui rifiuti solidi urbani )

INFORMAZIONE:
Per chi non lo sapesse ancora, con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che la TIA (tassa sui rifiuti solidi urbani ) è un tributo e come tale non è soggetto ad IVA. Di conseguenza, se vedete che i vostri comuni applicano l’IVA sull'importo da corrispondere, non dovete pagarla! Inoltre, se l'IVA vi è stata applicata anche in passato, avete diritto al rimborso del 10% sui 10 anni retroattivi; richiedendo il rimborso, bloccherete di fatto l’IVA sulle vostre prossime fatture.

Chi non lo fa,si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita purtroppo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori, che non conoscono i loro diritti, non ne usufruiscono “in automatico”, ma solo se ne accorgono e fanno richiesta. Pertanto, è importante che siano informati tutti, visto che se ne guardano bene dal farlo! Anche se non ha valore normativo, la sentenza dà maggior peso a eventuali richieste di rimborso. Ma non è automatica la restituzione dei soldi.
Ma attenzione, dal momento che le sentenze non sono legge, la restituzione dei soldi non sarà automatica.

Detto ciò, si deve accertare che nelle proprie bollette sia stata addebitata l’IVA e che quindi è stata versata. Se così fosse, si chiede alla società che gestisce il servizio dei rifiuti, di sospendere dalla prossima bolletta utile, l’applicazione dell’IVA al 10% e contestualmente si chiede il rimborso dell’IVA versata e non dovuta.

Il rimborso entro 60 giorni dall’istanza.

Qualora poi il gestore neghi il rimborso, nulla vieta di citarlo in giudizio. Occorre valutare la convenienza di una scelta che, considerato i tempi della giustizia italiana, potrebbero essere lenta. Il rimborso deve essere erogato entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza di rimborso, in un’unica soluzione proprio dal gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’IVA, oppure dal Comune, ma solo quando sia stato proprio quest’ultimo ad aver applicato la tariffa

Con la manovra di dicembre il nuovo Governo sembra aver dato un colpo di spugna alla questione complessa di Tarsu, Tia1 e Tia2, mandandole tutte in pensione. Infatti, a partire dal 2013 dovrebbe nascere un nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi che sostituisce le vecchie tariffe. La legge istitutiva parla di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a IVA.

Nessun commento:

Posta un commento