domenica 12 maggio 2013

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico degli animali

Esiste infatti una legge regionale, la 95 del 2009, che all'articolo 21 spiega chiaramente che "i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale".
Al tempo stesso il comma 4, sempre dell'articolo 21, dà la possibilità al singolo esercente di disporre il divieto di ingresso: "Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco".
Dal Comune si fa sapere che "sono arrivate poche comunicazioni da parte di negozi che intendono vietare l’ingresso ai cani". Fra queste, per citare le strutture più grosse, da segnalare tutti gli stabilimenti balneari aderenti a Confcommercio che hanno comunicato, con un’unica comunicazione partita da Confcommercio, che non sono idonei all’accoglienza dei cani.
Le Fonti del Corallo ha comunicato che accetta solo cani di piccola taglia e tenuti in braccio. Idem il Mercato Centrale: accetta solo cani di piccola taglia e tenuti in braccio.

ARTICOLO 21 LEGGE 59 DEL 2009. Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.

LA LETTERA DI UN LETTORE
Riguardo ai cartelli di divieto di ingresso ai cani nei locali pubblici, un recerte articolo giornalistico ci ricorda che la legge regionale permette l'ingresso agli animali in tutti i locali pubblici. La legge 95 del 2009 e in particolare il comma 4 articolo 21 permette l'ingresso agli animali in tutti i locali pubblici.
Soltanto grazie ad una autorizzazione speciale rilasciata dai sindaci e ben esposta al pubblico, il titolare di un locale pubblico può realmente negare l'ingresso per comprovate motivazioni. Certo è che sta anche al proprietario dell'animale adottare le precauzioni del caso quando si reca in un locale pubblico con il suo amico peloso. Quindi visto che qualche agevolazione esiste, cerchiamo di mantenercela ben stretta.
Di Alessandra Barilari

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